Sentenze
Sentenze Legislazione Circolari La domanda
Cassazione sentenza 24312/07 - La sentenza di patteggiamento non costituisce impedimento al riconoscimento della cittadinanza ex art. 6 L.91/1992: «Infine, se la sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e quindi prima delle innovazioni introdotte con la legge n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003, non conteneva l'accertamento della responsabilità, ben si spiega come la legge n. 91 del 1992, approvata dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p, ma prima delle richiamate modifiche legislative, in coerenza con la ratio ispirata all'esigenza di impedire l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non specchiata condotta civile e morale, richieda un completo accertamento di responsabilità e un giudizio di colpevolezza dai quali soltanto la valutazione negativa della personalità del richiedente può derivare». Matrimonio del clandestino in Italia. La sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2011 ha dichiarato illegittima la norma (legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 1, comma 15), che prevedeva lo straniero per sposarsi in Italia doveva fornire il nulla osta del proprio paese e il permesso di soggiorno in Italia, per l'evidente lesione del diritto a costruire una famiglia legittima. Tar Puglia n. 1673/2011, domanda per matrimonio, decorso del termine di 730 giorni: «Esso merita di essere accolto sia sull’obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso, sia sulla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. A tale ultimo proposito va rilevato che il Ministero dell’Interno non potrebbe oggi più opporre un eventuale diniego alla istanza della ricorrente, stante l’avvenuto decorso del termine di due anni dal deposito della istanza stessa. Infatti, ancorché l’art. 6 della L. 91/92 attribuisca al Ministero la possibilità di negare la cittadinanza italiana per comprovati motivi di sicurezza, l’art. 8 comma 2 della L. 91/92, applicabile ratione temporis al caso di specie, è chiaro nel precludere l’esercizio di detto potere di diniego una volto trascorso il sopra indicato termine biennale». Sentenze
|
|
|
Circolare k 60.1 del 5.1.2007: 1) va tenuto conto del reddito familiare. 2) Brevi spostamenti dal territorio nazionale. 3) Minore e ritardi dei genitori nell'iscrizione all'anagrafe. |
La domanda Domanda per matrimonio, residenza, discendenza (avo, lo ius sanguinis) L’accertamento dell’acquisto e/o della perdita della cittadinanza italiana riveste carattere fondamentale per la intera collettività. La cittadinanza italiana, status civitatis, è una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e accertato in quanto tale: status che è, poi, origine di altre situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del cittadino). Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo vigenti nel suo Stato. La cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda (per residenza, per matrimonio, per riacquisto, per discendenza ecc.) con relativi documenti e in presenza dei requisiti indicati dalla legge. La norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91 (modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994. La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno aiutato e aiutano a risolvere le questioni che possono presentarsi nel corso delle domande di cittadinanza italiana (sia per residenza che per matrimonio). Acquisto automatico e di diritto. La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani. Per filiazione e nascita (art. 1) Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1). (Il termine di due anni è previsto solo per le domande per matrimonio e il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione non determina l'acquisto della cittadinanza italiana (non vi è un'ipotesi di silenzio-assenso). E’ considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. (art. 1) Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) (art. 2) Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile (art. 3) Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione ). Madre italiana sposata prima del 1948 - ius sanguinis: Cassazione Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009. Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Assistenza avvocato. Perdita della cittadinanza italiana ed effetti sui figli minori. La questione va risolta caso per caso, in quanto si deve considerare l'anno della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, se prima del 30.6.1912, se tra tale data e il 15.8.1992, ovvero se dopo il 15.8.1992. Parere da poter richiedere all'avvocato Acquisto a domanda Nei casi previsti dalla legge e in forza di determinati requisiti. La normativa sulla cittadinanza italiana, quindi, interessa:
Come ottenerla: requisiti, condizioni e documenti discendenza da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado (art. 4), secondo varie condizioni nascita sul territorio italiano (art. 4), se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di voler essere cittadino entro un anno dal compimento matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 nuova formulazione ex legge 94/2009). La legge, nuova formulazione, precisa che: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. La cittadinanza italiana per matrimonio può essere negata: per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Entro un anno dalla maggiore età devono fare specifica domanda. naturalizzazione e residenza (art. 9) (La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: 1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); 2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; 3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; 4) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; 5) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; 6) allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica). Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti. Per la domanda per residenza è necessario il certificato storico anagrafico di residenza. E quali requisiti sono richiesti per la cittadinanza italiana, domanda per residenza e naturalizzazione?
Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a: Ø tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; Ø quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee; Ø cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano; Ø non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero. A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza italiana? La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero. La domanda iure sanguinis (lo ius sanguinis) va presentata al comune di residenza o al consolato. Lo studio e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e consulenza nonchè per la verifica preventiva dei requisiti richiesti e dei documenti
|