Sentenze

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Sentenze                  Legislazione                              Circolari                La domanda

Sentenze

Cassazione sentenza 24312/07 - La sentenza di patteggiamento non costituisce impedimento al riconoscimento della cittadinanza ex art. 6 L.91/1992: «Infine, se la sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e quindi prima delle innovazioni introdotte con la legge n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003, non conteneva l'accertamento della responsabilità, ben si spiega come la legge n. 91 del 1992, approvata dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p, ma prima delle richiamate modifiche legislative, in coerenza con la ratio ispirata all'esigenza di impedire l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non specchiata condotta civile e morale, richieda un completo accertamento di responsabilità e un giudizio di colpevolezza dai quali soltanto la valutazione negativa della personalità del richiedente può derivare».

TAR Lombardia sentenza n. 913/2009: «......in conclusione il ricorso è fondato e va accolto, e va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il 5.2.2007, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
che, in caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;
………..P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il silenzio serbato e ordina al Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente».

Matrimonio del clandestino in Italia. La sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2011 ha dichiarato illegittima la norma (legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 1, comma 15), che prevedeva lo straniero per sposarsi in Italia doveva fornire il nulla osta del proprio paese e il permesso di soggiorno in Italia, per l'evidente lesione del diritto a costruire una famiglia legittima.

Tar Puglia n. 1673/2011, domanda per matrimonio, decorso del termine di 730 giorni: «Esso merita di essere accolto sia sull’obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso, sia sulla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. A tale ultimo proposito va rilevato che il Ministero dell’Interno non potrebbe oggi più opporre un eventuale diniego alla istanza della ricorrente, stante l’avvenuto decorso del termine di due anni dal deposito della istanza stessa. Infatti, ancorché l’art. 6 della L. 91/92 attribuisca al Ministero la possibilità di negare la cittadinanza italiana per comprovati motivi di sicurezza, l’art. 8 comma 2 della L. 91/92, applicabile ratione temporis al caso di specie, è chiaro nel precludere l’esercizio di detto potere di diniego una volto trascorso il sopra indicato termine biennale».

Sentenze

Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 766/2011:  A base del diniego  di cittadinanza vi è la carenza del requisito reddituale in capo all’istante.

TAR Lazio, sent. 7058/10: Obbligo di pronuncia per il Ministero entro 730 giorni dalla domanda di cittadinanza per residenza.

Tar Marche, sent. 10.9.2008: Sussiste il diritto soggettivo all’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza che il soggetto interessato può far valere davanti al giudice ordinario per richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano.


Tar Lombardia sentenza 5.5.2009 per ritardo nella decisione su istanza di cittadinanza per residenza: «Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il silenzio serbato e ordina al Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente».


Diniego e reddito.  Tar sentenza 10.3.2011: «Il diniego della cittadinanza italiana - motivato sull'insufficienza reddituale - deve tenere conto, al fine di valutare la sua capacità di far fronte ai doveri di solidarietà economica e sociale e ove l'interessato sia inserito in un nucleo familiare, di tutta la situazione complessiva dei redditi di cui il soggetto possa fruire.
Non è necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 luglio 2009 , n. 6397; T.A.R. Veneto, Sez. III, 28/4/08 n. 1138).
Inoltre, il diniego di cittadinanza italiana nei confronti di chi sia titolare di redditi annui inferiori a quelli previsti dall’art. 3 D.L. n. 382/89, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/90, deve tener conto – al fine di valutare la sua capacità di far fronte ai doveri di solidarietà economica e sociale e ove l’interessato sia inserito di un nucleo familiare -, anche dei redditi di cui il soggetto possa fruire in quanto appartenente a detto nucleo (T.A.R. Lazio Sez. I 4/4/06 n. 2377)
».

Altra sentenza su reddito: va preso in considerazione il reddito più recente. Tar Lazio n. 2645/2012:

 

 

La legislazione

Articolo 31 D.lvo n. 104/2010
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
 
    1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento amministrativo (e negli altri casi previsti dalla legge), chi vi ha interesse     può     chiedere      l'accertamento      dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
    2.  L'azione  può   essere   proposta   fintanto   che   perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'   fatta   salva   la riproponibilità  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne ricorrano i presupposti.

 
Art. 117    Ricorsi avverso il silenzio 

  1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche  senza  previa diffida, con atto  notificato  all'amministrazione  e  ad  almeno  un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
  2. Il ricorso e' deciso con sentenza in  forma  semplificata  e  in caso  di  totale  o   parziale   accoglimento   il   giudice   ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore,  di norma, a trenta giorni.
  3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad  acta  con  la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente  su  istanza della parte interessata.
  4. Il giudice conosce di tutte  le  questioni  relative  all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi  comprese  quelle  inerenti agli atti del commissario.
  5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con  l'oggetto  della  controversia,  questo  può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con
tale rito.
  6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente  a  quella  di  cui  al  presente articolo, il giudice può definire  con  il  rito  camerale  l'azione avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda
risarcitoria.
(6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e  6,  si  applicano anche ai giudizi di impugnazione.)
 

Circolari

Circolare k 60.1 del 5.1.2007: 1) va tenuto conto del reddito familiare.  2) Brevi spostamenti dal territorio nazionale.  3) Minore e ritardi dei genitori nell'iscrizione all'anagrafe.

 

La domanda

        La cittadinanza italiana     

                           Domanda per matrimonio, residenza, discendenza (avo, lo ius sanguinis)                        

L’accertamento dell’acquisto e/o della perdita della cittadinanza italiana riveste carattere fondamentale per la intera collettività.

La cittadinanza italiana, status civitatis, è una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e accertato in quanto tale:  status che è, poi, origine di altre situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del cittadino).

Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo vigenti nel suo Stato.

La cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda (per residenza, per matrimonio, per riacquisto, per discendenza ecc.) con relativi documenti e in presenza dei requisiti indicati dalla legge.

La norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91 (modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994.

La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno aiutato e aiutano a risolvere le questioni che possono presentarsi nel corso delle domande di cittadinanza italiana (sia per residenza che per matrimonio).

Acquisto automatico e di diritto.

La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani.

 Per filiazione e nascita (art. 1)

 Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1). (Il termine di due anni è previsto solo per le domande per matrimonio e il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione non determina l'acquisto della cittadinanza italiana (non vi è un'ipotesi di silenzio-assenso).

 E’ considerato cittadino italiano per  nascita il figlio di ignoti  che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. (art. 1)

 Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) (art. 2)  

Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile (art. 3)    Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione ).

Madre italiana sposata prima del 1948 - ius sanguinis: Cassazione Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009. Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Assistenza avvocato.

Perdita della cittadinanza italiana ed effetti sui figli minori. La questione va risolta caso per caso, in quanto si deve considerare l'anno della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, se prima del 30.6.1912, se tra tale data e il 15.8.1992, ovvero se dopo il 15.8.1992.  Parere da poter richiedere all'avvocato


 Acquisto a domanda

Nei  casi previsti dalla legge e in forza di determinati requisiti.

La normativa sulla cittadinanza italiana, quindi, interessa:

a) tutti coloro che, nati italiani, hanno perduto la cittadinanza italiana e 
		intendono riacquistarla
b) i discendenti di cittadini italiani in linea diretta (fino al secondo 
		grado) che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana
c) coloro che desiderano acquistare la cittadinanza italiana (per matrimonio, naturalizzazione, residenza ecc.)

Come ottenerla: requisiti, condizioni e documenti

           discendenza da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado (art. 4), secondo varie condizioni

          nascita sul territorio italiano (art. 4), se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di voler essere cittadino entro un anno dal compimento

         matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 nuova formulazione ex legge 94/2009). La legge, nuova formulazione, precisa che: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. La cittadinanza italiana per matrimonio può essere negata: per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.

         I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma,  divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Entro un anno dalla maggiore età devono fare specifica domanda.

        naturalizzazione e residenza (art. 9)  (La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:   1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);   2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;   3)   allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;    4)    al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;    5)  all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;    6)  allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).   Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti. Per la domanda per residenza è necessario il certificato storico anagrafico di residenza.

          E quali requisiti sono richiesti per la cittadinanza italiana, domanda per residenza e naturalizzazione?    

  • dieci anni di residenza legale (da dimostrare con certificato storico anagrafico di residenza);   
  • reddito sufficiente;    
  • assenza di precedenti penali;   
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
  • (Il tutto va provato con i documenti relativi).

Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a:

Ø   tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

Ø   quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

Ø   cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

Ø   non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.


A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza italiana?

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

La domanda iure sanguinis (lo ius sanguinis) va presentata al comune di residenza o al consolato.

Lo studio e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e consulenza nonchè per la verifica preventiva dei requisiti richiesti e dei documenti

Iter della pratica e documenti da produrre

La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda di cittadinanza italiana (matrimonio e residenza) inviandola al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza italiana ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

Domanda e documenti

La domanda va presentata in bollo da euro 14,62 e la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l'istanza. E' necessario il versamenti di euro 200,00.

Documenti che servono generalmente, salvo altri da verificare presso la competente Prefettura:

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome,cognome,data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;

  2.  certificati penali del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

  3. certificato storico di residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo da euro 14,62);

  4. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da euro 14,62 ) presso il Tribunale di residenza;

  5. certificato di stato di famiglia (in bollo da euro 14,62);

  6. fotocopia permesso di soggiorno;

  7. copia autenticata del mod. 730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda;

  8. dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza.

E' CONSIGLIABILE RICHIEDERE, ESPRESSAMENTE, ALLA PREFETTURA DI COMPETENZA IL MODULO DELLA DOMANDA, IL NUMERO DELLE COPIE  DA DEPOSITARE  E I DOCUMENTI  NECESSARI.


Cittadinanza italiana: domanda per matrimonio, residenza,  discendenza iure sanguinis (lo ius sanguinis).
Assenza con avvocato in precedenti penali o procedimenti in corso e necessità di un reddito sufficiente.
Requisito essenziale per le domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito e la residenza provata con certificato storico si residenza.
Assistenza legale avvocato

Ricorso al giudice ordinario

Domanda di cittadinanza per matrimonio. Il Ministero deve provvedere entro 2 anni dalla presentazione: in mancanza non può emettersi di decreto di diniego e si matura il diritto soggettivo alla cittadinanza che può essere domandato al giudice ordinario, che verificherà l'esistenza dei requisiti (matrimonio e sua esistenza, procedimenti penali).


Ricorso al TAR avverso diniego della cittadinanza italiana

Domanda di cittadinanza per naturalizzazione (residenza): se il Ministero non emette alcun provvedimento si può ricorrere al Tar chiedendo che il Tribunale dichiari llegittimo il silenzio e ordini al Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente entro il termine indicato in sentenza. (Tar Lombardia, sent. 913/2009)


Cittadinanza italiana: domanda per matrimonio, residenza,  cittadinanza per discendenza iure sanguinis .  Assistenza legale con avvocato

Riacquisto della cittadinanza italiana perduta, ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992.

Art. 13.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
 
Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Processi penali
La Corte di giustizia europea ha stabilito che il reato di clandestinità è contrario alle norme Ue in materia, così il Giudice penale italiano deve disapplicare la normativa penale del reato di clandestinità

 

    Requisiti per domanda di cittadinanza per matrimonio:
    * devono essere trascorsi due anni dal
        matrimonio;
    * il matrimonio si deve essere in costanza di matrimonio, non vi deve essere separazione    o  divorzio;
    * mancanza di precedenti penali;
    * mancanza di carichi pendenti;
    * mancanza di motivi di sicurezza nazionale.
 
Requisiti domanda per residenza:
  • dieci anni di residenza legale (da dimostrare con certificato storico anagrafico di residenza;   
  • reddito sufficiente;    
  • assenza di precedenti penali;   
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista);
  • mancanza motivi di sicurezza.
 
 
Reddito annuo minimo per la domanda per naturalizzazione (residenza).
  • Solo richiedente: euro 8.300;
  • con moglie a carico: euro 11.500;
  • per ogni figlio a carico euro 550.

 

Per il requisito del reddito si fa riferimento al reddito familiare.

 

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